mercoledì 17 febbraio 2016

Patto internazionale sui diritti civili e politici - 16 dicembre 1966,


Patto internazionale sui diritti civili e politici

Il Patto, adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966, è entrato 
in vigore nel diritto internazionale il 23 marzo 1976. 
E' stato ratificato dall'Italia il 15 settembre 1978; reso esecutivo con legge 
25.10.1977, n. 881. 
Ratifiche al 1996: 134 

(INCIPIT) 
Preambolo 
Gli Stati parti del presente Patto 
Considerato che, in conformità ai princìpi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; 
Riconosciuto che questi diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana; 
Riconosciuto che, in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, I'ideale dell'essere umano libero, che goda delle libertà civili e politiche e della libertà dal timore e dalla miseria, può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti civili e politici, nonché dei propri diritti economici, sociali e culturali 
Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l'obbligo di promuovere il rispetto e l'osservanza universale dei diritti e delle libertà dell'uomo; 
Considerato infine che l'individuo, in quanto tale ha dei doveri verso gli altri e verso la collettività alla quale appartiene, è tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nd presente Patto; 

Hanno convenuto quanto segue: 
PARTE PRIMA 
ART. 1. 1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale. 
2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza. 
3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello statuto delle Nazioni Unite. 
PARTE SECONDA 
ART. 2. 1. Ciascuno degli Stati parti dd presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti dla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nd presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine. nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione. 
2. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a compiere, in armonia con k proprie procedure costituzionali e con le disposizioni del presente Patto, i passi per l'adozione delle misure legislative o d'altro genere che possano occorrere per rendere effettivi i diritti riconosciuti nel presente Patto, qualora non vi provvedano già le misure, legislative e d'altro genere, in vigore. 
3. Ciascuno degli Stati parti dd presente Patto s'impegna a: 
a) Garantire che qualsiasi persona, i cui diritti o libertà riconosciuti dal presente Patto siano stati violati, disponga di effettivi mezzi di ricorso, anche nel caso in cui la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; 
b) Garantire che l'autorità competente, giudiziaria, amministrativa o legislativa, od ogni altra autorità competente ai sensi dell'ordinamento giuridico dello Stato, decida in merito ai diritti del ricorrente, e sviluppare le possibilità di ricorso in sede giudiziaria; 
c) Garantire che le autorità competenti diano esecuzione a qualsiasi pronuncia di accoglimento di tali ricorsi.

fonte: http://www.repubblica.org/


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